Circolare Regionale 10 febbraio 2006, n. 5
Prime indicazioni operative di applicazione al d.lgs. 21 settembre 2005 n.
238: attuazione della direttiva 2003/105/CE che modifica la direttiva 96/82/CE
sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose
Ai Gestori degli stabilimenti industriali
a rischio di incidente rilevante
(d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334
e ss. mm. ed ii).
Il decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista
all'articolo 20 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), con
la quale il Governo è stato autorizzato ad apportare al d.lgs. 17 agosto 1999,
n. 334 le modifiche necessarie per recepire la direttiva 2003/105/CE, che ha
modificato la direttiva 96/82/CE.
Al fine, dunque, di attuare le nuove disposizioni comunitarie in materia di
prevenzione e controllo di incidenti rilevanti, il provvedimento legislativo
introduce alcune modifiche al citato decreto n. 334 del 1999, e in particolare:
- amplia il campo di applicazione del decreto, alle cui disposizioni devono ora
conformarsi anche le operazioni minerarie di trattamento chimico o termico dei
minerali che comportano l'impiego delle sostanze pericolose individuate
all'Allegato I, nonché gli impianti di smaltimento degli sterili che trattano le
stesse sostanze dell'Allegato I precedentemente esclusi. Un'ulteriore estensione
del campo di applicazione del citato decreto discende da alcune delle modifiche
introdotte all'Allegato I, che individua le sostanze pericolose e le quantità da
considerare ai fini dell'applicazione dello stesso decreto e, in particolare,
dalla previsione di un maggior numero di sostanze cancerogene, con aumento delle
relative quantità limite, dalla riduzione delle quantità limite per le sostanze
pericolose per l'ambiente, dalla nuova definizione di sostanze esplosive e,
infine, dalla nuova definizione di «Nitrato d'Ammonio»;
- abroga gli adempimenti connessi all'art. 5 comma 3 del d.lgs. 334/99, in
sostanza eliminando una tipologia (rischio leggero) delle aziende a rischio di
incidente rilevante, uniformandosi alla direttiva comunitaria ed alle normative
di recepimento dei Paesi membri;
- implementa la partecipazione al processo di adozione della pianificazione
d'emergenza dei soggetti interessati prevedendo, per esempio, la consultazione
anche dei lavoratori delle imprese subappaltatrici, nella fase di elaborazione
dei Piani Emergenza Interni;
- rafforza il diritto della popolazione interessata all'informazione sulle
misure di sicurezza che prevede debba essere fornita regolarmente e nella forma
più idonea;
- individua nella pianificazione del territorio un secondo sovraordinato livello
di gestione del rischio di incidenti nelle aree interessate dagli stabilimenti «Seveso»
ed introduce, inoltre, nuove categorie di elementi vulnerabili da prendere in
considerazione nell'ambito delle politiche di assetto del territorio e delle
relative procedure di attuazione (edifici frequentati dal pubblico, aree
ricreative e infrastrutture di trasporto principali). La pianificazione
urbanistica, quale strumento di controllo dell'urbanizzazione nelle zone
interessate da stabilimenti a rischio, già contemplato all'articolo 14, comma 1,
del decreto n. 334, è così opportunamente ricondotta in un quadro d'azione più
articolato che prevede un secondo livello di intervento a lungo termine cui
partecipano, secondo un sistema istituzionale ad articolazione complessa, Stato,
Regioni ed enti locali.
Il decreto in esame introduce anche ulteriori modifiche ad alcune delle
disposizioni che disciplinano la procedura di valutazione del Rapporto di
Sicurezza e le misure di controllo al fine di superare i rilievi formulati dalla
Commissione europea al decreto n. 334 del 1999 per non corretto recepimento
della direttiva 96/82/CE. Inoltre, tenuto conto dell'esperienza maturata in sei
anni di attuazione del d.lgs. 334/99, il d.lgs. 238/2005 introduce ulteriori
modifiche ed integrazioni che, senza alterare la disciplina sostanziale dello
stesso decreto, colmano carenze normative o correggono disposizioni risultate,
nel corso della loro applicazione, particolarmente problematiche.
Dette disposizioni sono volte, infatti, a consentire un organico recepimento
della direttiva 96/82/CE, essendo finalizzate ad assicurare un migliore raccordo
fra Regioni e Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio nello
scambio di informazioni, un controllo più efficace sullo scambio e sulla
trasmissione delle informazioni riguardanti gli stabilimenti soggetti a
possibili effetti domino, un potenziamento dell'efficacia delle ispezioni
post-incidentali ed, infine, una più corretta applicazione dell'Allegato V,
relativo alla scheda di informazione sui rischi di incidenti rilevanti per i
cittadini ed i lavoratori, attraverso la correzione di alcuni riferimenti
normativi impropri o non corretti.
In sostanza il nuovo decreto sembra orientato verso una maggiore partecipazione
e informazione e ad una ricerca di uniformità alla direttiva comunitaria.
Vengono inoltre limate una serie di imperfezioni, sia formali che sostanziali,
che il d.lgs. 334/99 presentava.
Relativamente all'Allegato I ed ai diversi disposti sui criteri di
assoggettabilità, possono essere previsti significativi cambiamenti rispetto
alla situazione attuale. Per esempio l'abbassamento di alcune soglie farà
passare alcune aziende dal campo di applicazione dell'art. 6 (medio di rischio)
all'art. 8 (alto rischio), mentre diverse non assoggettate o appartenenti alla
bassa fascia di rischio (l'abrogato articolo 5 comma 3 del d.lgs. 334/99) si
troveranno in art. 6 (stabilimenti con sostanze tossiche, cancerogene o
pericolose per l'ambiente); molti depositi di gasolio e nafta verranno esentati
dagli obblighi delle aziende a rischio di incidente rilevante.
In ultimo, il decreto 238/2005 ha abrogato i commi 3 e 4 dell'art. 9 del decreto
334/99 in merito alla presentazione di perizia giurata a seguito del decorso del
termine previsto dall'art. 21, comma 3 dello stesso decreto 334/99.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene utile riportare quanto disposto dall'art.
23 del d.lgs. 238/2005.
«1. I gestori degli stabilimenti che, a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, sono assoggettati alle disposizioni del d.lgs. 17 agosto
1999, n. 334:
a) inviano la notifica di cui all'articolo 6, comma 2, e la scheda di
informazione di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto n. 334 del 1999, nei
modi ed ai soggetti indicati allo stesso articolo 6, entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore del presente decreto;
b) redigono il documento di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto n. 334 del
1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto;
c) attuano il Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 7, comma
2, del decreto n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei modi di cui al
suddetto articolo 7, comma 2;
d) inviano il Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
n. 334 del 1999 tempestivamente e, in ogni caso, entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto;
e) predispongono il Piano di emergenza interno di cui all'articolo 11 del
decreto n. 334 del 1999 nei modi stabiliti allo stesso articolo 11
tempestivamente e, in ogni caso, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto;
f) trasmettono le informazioni di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto n.
334 del 1999 nei modi stabiliti dallo stesso articolo 11, tempestivamente e, in
ogni caso, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai soggetti individuati dallo stesso comma 4, nonché al Comando provinciale dei
Vigili del fuoco competente del territorio.
2. Per le finalità di cui all'articolo 14, comma 5-bis, del d.lgs. 17 agosto
1999, n. 334, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dell'infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i
Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, dell'interno, della
salute, delle attività produttive e per i beni e le attività culturali, previa
espressa intesa con la Conferenza Unificata, da adottare entro un anno
dall'entrata in vigore del presente decreto, sono adottate linee guida in
materia di assetto del territorio, per la formazione degli strumenti di
pianificazione urbanistica e territoriale e delle relative procedure di
attuazione per le zone interessate dagli stabilimenti di cui all'articolo 2,
comma 1, del citato decreto n. 334 del 1999, ad integrazione dei requisiti
minimi di sicurezza stabiliti con il decreto adottato ai sensi dell'articolo 14,
comma 1, dello stesso decreto n. 334 del 1999. Dette linee guida tengono conto
della necessità di prevedere e mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti
e le zone residenziali, gli edifici e le zone frequentate dal pubblico, le vie
di trasporto principali, le aree ricreative e le aree di particolare interesse
naturale o particolarmente sensibili dal punto di vista naturale, nonché tra gli
stabilimenti e gli istituti, i luoghi e le aree tutelati ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004 n. 42, ed individuano inoltre:
a) gli elementi che devono essere tenuti in considerazione nel quadro
conoscitivo relativo allo stato del territorio, delle componenti ambientali e
dei beni culturali e paesaggistici, interessati da potenziali scenari di
incidente rilevante;
b) i criteri per l'eventuale adozione da parte delle regioni, nell'ambito degli
strumenti di governo del territorio, di misure aggiuntive di sicurezza e di
tutela delle persone e dell'ambiente, anche tramite interventi sugli immobili e
sulle aree potenzialmente interessate da scenari di danno;
c) i criteri per la semplificazione e l'unificazione dei procedimenti di
pianificazione territoriale ed urbanistica, ai fini del controllo
dell'urbanizzazione nelle aree a rischio di incidente rilevante.».
PRIME INDICAZIONI OPERATIVE
In conseguenza delle modifiche di assetto normativo, che richiedono tempi di
adeguamento assai brevi, si raccomanda ai soggetti destinatari una tempestiva
attivazione ed in particolare, tra l'altro:
1) l'attenta verifica delle nuove soglie derivanti dalla sostituzione
dell'allegato 1/334;
2) comunicazione tempestiva e comunque entro 3 mesi dal 6 dicembre 2005, data di
entrata in vigore del d.lgs. 238/2005, secondo il rispettivo articolo di
assoggettabilità (6/7 o 8) a tutti i nuovi Enti destinatari della Notifica e
della Scheda informativa sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i
lavoratori secondo i nuovi standard previsti dal d.lgs. 238/2005.
Si ricorda e precisa che, avendo la Regione Lombardia pienamente attuato le
previsioni di cui all'articolo 18/334 e correlate, come dalla l.r. 19/2001:
- tutte le comunicazioni documentali previste con destinatario «Ministero
dell'Ambiente» sono da indirizzarsi per competenza alla Regione Lombardia
Direzione Generale polizia locale, prevenzione e protezione civile U.O. Sistema
integrato di sicurezza Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici via Rosellini 17
- 20124 Milano;
- tutte le comunicazione documentali previste con destinatario «Comitato Tecnico
Regionale Integrato ex art. 20/334» sono da indirizzarsi per competenza
«Comitato di Valutazione dei Rischi, CVR Regione Lombardia», presso la Direzione
Generale polizia locale, prevenzione e protezione civile U.O. Sistema integrato
di sicurezza Struttura Prevenzione Rischi Tecnologici via Rosellini 17 - 20124
Milano.
ABROGAZIONE ARTICOLO 5 COMMA 3
I soggetti già rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 5 comma 3
del d.lgs. 334/99, abrogato dal d.lgs. 238/2005, dopo aver attentamente
verificato i quantitativi dichiarati nella più recente SVT o Scheda di
Informazione ai cittadini e lavoratori presentata rispetto alle nuove soglie,
per effetto delle modifiche potranno rientrare in uno dei 3 seguenti casi:
- assoggettabilità all'articolo 5 comma 2 del d.lgs. n. 334/99;
- assoggettabilità all'articolo 6 e 7 del d.lgs. n. 334/99;
- assoggettabilità all'articolo 8 del d.lgs. n. 334/99.
Nel ricordare la piena efficacia degli articoli 2 comma 3 e 5 comma 2 del d.lgs.
334/99, si raccomanda di comunicare, in tutti i casi, la nuova posizione di
assoggettabilità, alla Provincia, al Comune e alla Giunta Regionale.
VARIAZIONE DI CATEGORIA DI ASSOGGETTABILITÀ
In conseguenza delle variazioni introdotte dal d.lgs. 238/2005, gli
adempimenti giuridici che incombono sui Gestori possono risultare modificati
secondo 3 tipologie di effetti: in aumento (es. dall'obbligo di Notifica e di
Scheda di Valutazione tecnica di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 334/99,
all'obbligo di produrre il Rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del medesimo
decreto); invarianza; o in diminuzione (es. dall'obbligo di produrre il citato
Rapporto di sicurezza ex art. 8, a quello, meno oneroso, di presentare solo la
Notifica e la Scheda di Valutazione Tecnica di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs.
n. 334/99).
Nella prima ipotesi, cioè variazione in aumento, si applica l'art. 23 d.lgs.
238/2005. In tal caso, oltre a quelli espressamente contemplati dalla norma
appena citata, non devono essere assolti ulteriori adempimenti (quali, ad
esempio, la presentazione del Rapporto Preliminare di Sicurezza o l'acquisizione
del Parere tecnico ex art. 9 o 10 del d.lgs. 334/1999).
Pure nel secondo e terzo caso, cioè invarianza degli effetti e variazione degli
stessi in diminuzione, trova applicazione l'art. 23 del d.lgs. 238/2005 nella
parte in cui dispone, nei termini previsti dalla stessa norma - quindi, entro
tre mesi a far tempo dal 6 dicembre 2005 - l'invio della Notifica e della Scheda
di informazione di cui all'allegato V di Informazione. Ciò anche in
considerazione delle integrazioni e delle modifiche al contenuto di detta
scheda, per effetto dell'art. 21 del d.lgs. 238/2005.
Risultano opportune, infine, alcune precisazioni in ordine agli effetti del
Decreto in commento sulla disciplina dettata in materia di attività a rischio di
incidente rilevante dalla Regione Lombardia, con la l.r. 23 novembre 2001, n.
19:
- i Gestori soggetti all'art. 6 del d.lgs. n. 334/1999 che abbiano inoltrato la
SVT nel mese di settembre 2005 e che non variano categoria di assoggettabilità,
non devono ripresentare la SVT;
- analogamente, i Gestori già soggetti all'articolo 8 del d.lgs. 334/1999, che
abbiano presentato in aggiornamento quinquennale, nel mese di ottobre 2005, e
successivamente, fino al 5 dicembre 2005, il Rapporto di Sicurezza, qualora per
effetto del ricalcolo ricadano nel citato art. 6, possono non ripresentare la
SVT.
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